Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte, la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni (1). Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità. (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.