Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni (1). Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo. (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.