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Art. 1156 Codice Navigazione - Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito.

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire seicentomila a due milioni (1). La pena è della reclusione fino a sei mesi se il fatto è commesso all'estero. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.




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