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  • Art. 1100 Codice Navigazione - Resistenza o violenza contro nave da guerra.

Art. 1159 Codice Navigazione - Mancanza di viveri necessari.

Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire un milione (1). (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.




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