Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire un milione (1). (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.