Art. 116 Codice Navigazione - Personale addetto ai servizi portuali.

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: i piloti; i lavoratori portuali (1); i palombari in servizio locale; gli ormeggiatori; i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni (2) in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego. (1) Numero abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, d. l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647. (2) Ora Ministro delle infrastrutture dei trasporti.




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