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Art. 1161 Codice Navigazione - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.

Articolo così sostituito dall'art. 3, primo comma, l. 28 dicembre 1993, n. 561.



Sentenza Cassazione n. 8463 del 09/04/2010 

In tema di sanzioni amministrative, tra l'illecito amministrativo di inottemperanza all'ingiunzione di sgombero di opere abusivamente realizzate in zona demaniale marittima, sanzionato in forza dell'art. 1164 cod. nav., ed il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (punito dall'art. 1161 cod. nav.) non sussiste connessione obiettiva, di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comportante lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale.


Affitto di bene Demaniale - Validità del Contratto

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 31/01/2017

In tema di affitto di azienda, la circostanza che quest’ultima comprenda anche la disponibilità di un immobile demaniale non determina la nullità del contratto, atteso che i beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati, senza che il carattere eventualmente abusivo della loro occupazione comporti l'invalidità del contratto stesso, il quale vincola reciprocamente le parti contraenti all'adempimento delle obbligazioni assunte, escluso ogni pregiudizio per la P.A., cui spettano le eventuali iniziative a tutela della particolare destinazione del bene.




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