Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Articolo così modificato dall'art. 10, d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507.