Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (1). Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (1). (1) Comma così modificato dall'art. 10, d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507.