Art. 1164 Codice Navigazione - Inosservanza di norme sui beni pubblici.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni (1). (1) Comma così modificato dall'art. 10, d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507.




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