Art. 1166 Codice Navigazione - Getto di materiali e interrimento dei fondali.

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila (1). (1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.




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