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Art. 1170 Codice Navigazione - Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota.

Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1). Articolo così modificato dall'art. 11, d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507.




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