Art. 1176 Codice Navigazione - Inosservanza del divieto di mediazione.

Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione (1). Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.




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