Art. 1177 Codice Navigazione - Aggravanti.

La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire duecentomila a un milione (1): se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di più persone; se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente un'attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo; se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo; se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno. Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.




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