Art. 1184 Codice Navigazione - Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile.

Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1). Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759 (1) (2). (1) Comma così modificato dall'art. 13, d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507. (2) Articolo così sostituito dall'art. 7, d. l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.




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