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  • Art. 294 Codice Navigazione - Assunzione di comandante straniero all'estero.

Art. 1186 Codice Navigazione - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili.

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione (1). (1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.




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