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  • Art. 1122 Codice Navigazione - Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio.

Art. 1187 Codice Navigazione - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna.

Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione (1). Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila (1). (1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.




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