È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni (1): 1) chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la concessione prescritta nell'articolo 776; 2) chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro aereo, senza la licenza prescritta nell'articolo 788. (1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.