Art. 1191 Codice Navigazione - Abusiva istituzione e cessazione dell'esercizio di aerodromi o impianti privati.

È punito con l'ammenda da lire un milione a quattro milioni (1): chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 704, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione; 2) chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi speciali, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 709, primo comma, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione; chiunque cessa dall'esercizio di un aerodromo o di un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 713, ovvero prima della scadenza del termine fissato nel secondo comma del detto articolo. (1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.




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