L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con l'ammenda fino a lire un milione (1). (1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.