Art. 1195 Codice Navigazione - Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo.

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire un milione (1). (1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto