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  • Art. 1170 Codice Navigazione - Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota.

Art. 1196 Codice Navigazione - Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio.

Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1). La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto (1). Comma così modificato dall'art. 14, d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507.




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