Il comandante che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni (1). (1) Comma così modificato dall'art. 14, d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507.