Art. 1213 Codice Navigazione - Inosservanza di norme di polizia di bordo.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1). (1) Comma così modificato dall'art. 14, d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507.




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