Art. 1214 Codice Navigazione - Sanzioni amministrative accessorie.

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione. Articolo così sostituito dall'art. 14, d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507.




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