Art. 1218 bis Codice Navigazione - Omissione di esercitazione.

Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quarantottomila (1). In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi (1). Ammenda, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.




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