Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a due milioni (1). Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila (2). (1) Ammenda, così aumentata, da ultimo, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.