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  • Art. 1170 Codice Navigazione - Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota.

Art. 1219 Codice Navigazione - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione (1). Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità o di collaudo. (1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.




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