Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, primo comma (1), omette di apporre i segnali alle opere, costruzioni o piantagioni, che costituiscano intralcio per la navigazione aerea, è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (2). Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, secondo comma (1), omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della navigazione. (1) Ora art. 717 c. nav. , per effetto delle modificazioni apportate dalla l. 4 febbraio 1963, n. 58. (2) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.