Art. 1234 Codice Navigazione - Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di passeggeri.

L'esercente, che fa circolare l'aeromobile senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'articolo 798 ovvero non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito con l'ammenda fino a lire due milioni (1). Alla stessa pena soggiace l'esercente dell'aeromobile, che trasporta passeggeri senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'articolo 941. (1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981.




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