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  • Art. 388 Codice Navigazione - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo.

Art. 1244 Codice Navigazione - Computo speciale di termini.

Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aerodromo della Repubblica ovvero di località estera ove si trovi un'autorità consolare.




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