Art. 1247 Codice Navigazione - Conversione delle pene pecuniarie.

Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma dell'articolo 586 del codice di procedura penale, il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1970, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.




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