Art. 1254 Codice Navigazione - Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla gente dell'aria.

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono: la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire; 2) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 3) la cancellazione dai registri professionali. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 è applicata dal ministro per le comunicazioni (1). Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla gente dell'aria sono: 1) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 2) la cancellazione dai registri professionali. Dette pene sono applicate dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria. (1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.




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