Art. 1257 Codice Navigazione - Pene disciplinari per i passeggeri.

Le pene disciplinari per i passeggeri sono: l'ammonimento semplice; l'ammonimento pubblico; l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni; la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni; lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale. Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.




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