Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o alla gente dell'aria sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marinara, alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria (1). I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devoluti al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali. (1) Ora Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, ai sensi dell'art. 1, l. 13 luglio 1965, n. 859.