Art. 1268 Codice Navigazione - Delega provvisoria ai comuni.

Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni (1). (1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.




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