Art. 127 Codice Navigazione - Assunzione all'estero.

All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto