Art. 1270 Codice Navigazione - Servizi di navigazione lagunare di Venezia.

Rimangono attribuiti alla competenza dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1) i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia. (1) Ora direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d. lg. 31 marzo 1998, n. 112. Vedansi altresì le competenze regionali in materia di navigazione internalagunare, esercitate ex art. 117 Cost. e correlate norme attuative.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto