Art. 1277 Codice Navigazione - Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio.

Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell'articolo 95, secondo comma, e nell’articolo 100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto