Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il ministro per le comunicazioni può, con decreto da emanarsi di concerto con il ministro per le finanze e con quello per le corporazioni imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a lire 4 nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il ministro per le comunicazioni può imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonché dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. Articolo abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84 nel testo modificato dall'art. 2, d. l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.