Le società che anteriormente all'entrata in vigore del codice abbiano in proprietà navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942 presentare domanda al Ministero per le comunicazioni (1) per ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144. Per le comproprietà navali, che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158 il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1° gennaio 1943. Per le comproprietà che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'art. 159 l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1° gennaio 1943. (1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.