• Home
  • C. Navigazione
  • Art. 148 Codice Navigazione - Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere.

Art. 1293 Codice Navigazione - Servizi soggetti a concessione.

Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono già concessionari, devono presentare al Ministero per le comunicazioni (1) entro un anno dall'entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento. Il ministro per le comunicazioni (1) può rilasciare al richiedente un'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio. (1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto