Art. 131 Codice Navigazione - Personale addetto ai servizi dei porti.

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i lavoratori portuali; 2) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni (1), in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego. (1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.




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