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  • Art. 1235 Codice Navigazione - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 1331 Codice Navigazione - Disposizioni per l'esecuzione del codice.

Oltre alle speciali norme di cui è autorizzata l'emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l'esecuzione del codice stesso.




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