Il ministro per le comunicazioni (1) può autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella Repubblica. La stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni (1), essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica, entro il termine stabilito dal regolamento. (1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.