Per motivi di interesse nazionale il ministro per le comunicazioni può, con decreto emanato di concerto col ministro per le finanze e con quello per le corporazioni equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonché società costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa. Articolo abrogato dall'art. 7, d. l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.