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  • Art. 960 Codice Navigazione - Efficacia probatoria della lettera di trasporto

Art. 150 Codice Navigazione - Atto di nazionalità.

L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e, nel caso di cui all'articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione. L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.




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