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  • Art. 1139 Codice Navigazione - Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile.

Art. 185 Codice Navigazione - Navi straniere.

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani. Articolo così sostituito dall'art. unico, l. 9 dicembre 1975, n. 744.




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