• Home
  • C. Navigazione
  • Art. 986 Codice Navigazione - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso.

Art. 200 Codice Navigazione - Polizia esercitata dalle navi da guerra.

In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.

A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.



Cassazione penale sez. III, 11/07/1988
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA (Ordinamento amministrativo della) - Polizia della navigazione
 

In tema di esercizio di attività di polizia in mare, spettante alle navi da guerra, tali devono considerarsi le navi militari. Rientrano in quest'ultima categoria quelle che sono iscritte nell'apposito ruolo del naviglio militare; sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina; recano i segni distintivi della marina militare (bandiera). Deve pertanto considerarsi nave da guerra la motovedetta dei carabinieri. (Fattispecie in tema di resistenza contro nave da guerra e di rifiuto di obbedienza a nave da guerra).


Cassazione penale sez. III, 10/07/1979

 
AEROMOBILE (o AEROPLANO) e NAVIGAZIONE AEREA - Reati e infrazioni disciplinari in materia di navigazione
Il delitto di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 c. nav., ha carattere di reato proprio, essendo il precetto penale diretto al "comandante della nave". Tuttavia il concorso è ipotizzabile ed è esplicitamente previsto dall'art. 1081 c. nav., il quale stabilisce che, fuori del caso regolato nell'art. 117 c.p., quando per l'esistenza di un reato contemplato dal detto codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che senza rivestire tale qualità sono concorsi nel reato ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole. (Fattispecie di disobbedienza da nave contrabbandiera all'alt di vedetta della guardia di finanza e in cui è stato escluso il concorso di semplice marinaio; ciò sulla considerazione che l'art. 1081 non configura ipotesi di responsabilità oggettiva, ma prevede una eccezionale forma di corresponsabilità che richiede un rapporto di causalità materiale e psichica, e sulla constatazione che il marinaio non aveva avuto la possibilità di inserirsi nella consumazione del reato perché la manovra era stata decisa dal comandante e comunicata al macchinista).
 



Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione