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In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.
A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.
Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.
In tema di esercizio di attività di polizia in mare, spettante alle navi da guerra, tali devono considerarsi le navi militari. Rientrano in quest'ultima categoria quelle che sono iscritte nell'apposito ruolo del naviglio militare; sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina; recano i segni distintivi della marina militare (bandiera). Deve pertanto considerarsi nave da guerra la motovedetta dei carabinieri. (Fattispecie in tema di resistenza contro nave da guerra e di rifiuto di obbedienza a nave da guerra).
Cassazione penale sez. III, 10/07/1979