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  • Art. 239 Codice Navigazione - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione.

Art. 207 Codice Navigazione - Consegna degli atti all'autorità marittima o consolare.

Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.




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