Art. 210 Codice Navigazione - Trasmissione degli atti alle autorità competenti.

Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.




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